Sez. 6 - , Sentenza n. 47883 del 25/09/2019 Cc. (dep. 25/11/2019) Rv. 277566 - 02
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Inefficacia del sequestro - Rinnovazione - Obbligo di motivazione rafforzata - Eccezionali esigenze cautelari - Esclusione - Rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di riesame reale, a seguito della declaratoria d'inefficacia del provvedimento di sequestro, la misura può essere rinnovata senza onere di motivazione "rafforzata" in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio disposto dal comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen. alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo, e non a quella successiva alla novella di cui alla legge 8 aprile 2015, n. 47).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)