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Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 03/04/2001 (Rv. 545455 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI | Soggetti diversi dal proprietario - Esclusione - Principio dell'apparenza del diritto - Inapplicabilità alla materia condominiale.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545455-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza, il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti fra il condominio e i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)