Sez. 4, Sentenza n. 10392 del 13/05/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131129 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - VIOLAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - RAVVISABILITA.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - VIOLAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - RAVVISABILITA.*
La Competenza per materia a provvedere in ordine ai reati commessi da un minore degli anni diciotto spetta, ai sensi dell'art 9, comma primo, del RDL 20 luglio 1934, n 1404, al tribunale dei minorenni, quando non si verifica l'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Trattasi di una causa di nullita rilevabile, a norma dell'art 33 cod proc pen, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e che investe tutto il giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)