Sez. 1, Sentenza n. 12187 del 01/12/1997 (Rv. 510609 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento camerale - Istruzione - Delega del collegio ad un giudice - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Il principio generale secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatorie da sottoporre successivamente alla piena valutazione da parte dell'organo collegiale, in difetto di esplicite norme contrarie trova applicazione anche nell'ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi (nella specie, procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale di minori), per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini cui tale particolare tipo di procedimento è ispirato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)