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Sez. 2, Sentenza n. 1637 del 04/03/1983 (Rv. 426476 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - FATTISPECIE - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE COMUNE DI UN VARCO DI ACCESSO DAL CORTILE CONDOMINIALE AI LOCALI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426476-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - FATTISPECIE - APERTURA NEL MURO PERIMETRALE COMUNE DI UN VARCO DI ACCESSO DAL CORTILE CONDOMINIALE AI LOCALI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il condomino di un edificio, essendo comproprietario dell'intero muro perimetrale comune e non della sola parte di esso corrispondente alla sua esclusiva proprietà, può apportare a tale muro, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura nel muro di un varco di accesso dal cortile condominiale ai locali di proprietà esclusiva, purché non impedisca agli altri condomini di continuare nello Esercizio dell'uso del muro o di ampliarlo in modo e misura analoghi e non alteri la normale destinazione del muro medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)