Sez. 5, Sentenza n. 486 del 10/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108571 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA, ILLOGICITA E CONTRADDITTORIETA -NOZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE -MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - MANCANZA, ILLOGICITA E CONTRADDITTORIETA -NOZIONI.*
La Mancanza della motivazione, quale vizio che, invalidando la sentenza in uno dei suoi elementi costitutivi la rende denunziabile per Cassazione e passibile di annullamento, sussiste allorche il giudice abbia omesso di indicare gli elementi, che sono serviti a formare il suo convincimento, ovvero si sia limitato ad un esame del tutto superficiale e sommario degli elementi stessi, trascurando una approfondita disamina logico-giuridica di essi, o abbia trascurato ogni esame su elementi di decisiva importanza, la cui valutazione avrebbe potuto portare ad una diversa conclusione. Sussiste, poi, il vizio di illogicita della sentenza, concretantesi in Mancanza di motivazione, quando il giudice partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusione aberranti al lume della logica comune manchi, cioe, ogni nesso logico tra premesse e conclusioni. Sussiste, infine, il vizio della contraddittorieta della sentenza quando vi sia inconciliabilita tra le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti, o tra la parte motiva e quella dispositiva. (V.107902, 107323, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)