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Sez. 3 - , Sentenza n. 19631 del 03/10/2016 (Rv. 642596 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Indebito oggettivo - Azione di ripetizione - Allegazione da parte del convenuto di un autonomo titolo negoziale idoneo a giustificare il pagamento - Natura dell'iniziativa - Mera difesa - Esclusione - Eccezione riconvenzionale - Sussistenza - Conseguenze processuali - Fattispecie in tema di pagamento di canone di locazione pattuito in misura ultralegale.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642596-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE

Nella ipotesi di azione di ripetizione di somme per indebito oggettivo, fondata sull'affermazione che, pur nella sussistenza di uno specifico rapporto obbligatorio tra le parti, le somme richieste in ripetizione non sono dovute per mancata giustificazione del pagamento eccedente la causa di scambio, la difesa del convenuto assume natura di mera difesa, se volta a negare il fatto costitutivo della domanda, mentre si atteggia quale eccezione riconvenzionale di merito, ove rivolta ad individuare un autonomo titolo contrattuale giustificativo del pagamento contestato, sicché, in questa seconda ipotesi, ampliandosi il "thema decidendum", l'eccezione riconvenzionale deve essere fatta valere nel rispetto delle preclusioni processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)