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Sez. 2, Sentenza n. 2325 del 02/08/1974 (Rv. 370713 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE - ACQUIESCENZA TOTALE DELL'ALTRA PARTE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370713-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE - ACQUIESCENZA TOTALE DELL'ALTRA PARTE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IRRILEVANZA.*

La parte che ha prestato acquiescenza completa alla violazione di un Obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente non puo piu addurre tale violazione come motivo di inadempimento, e cio per intervenuta rinuncia. Questo principio vale anche laddove sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa, non potendo il creditore avvalersi di tale clausola qualora abbia, col suo comportamento, rinunziato alla rigorosa osservanza dei patti convenuti o a determinate modalita inserite nel contratto. (V 2225'72, mass n 359527; 1629'57; 19'54; 553'49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)