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Sez. 1, Sentenza n. 5025 del 02/03/1979 Ud. (dep. 31/05/1979) Rv. 142123 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RIVALUTAZIONE NORMATIVA DI TALE GIUDIZIO - EFFETTI - ADEGUAMENTO DELLA PENA ALL'ENTITA DEI FATTI E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - RIDIMENSIONAMENTO DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142123-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - RIVALUTAZIONE NORMATIVA DI TALE GIUDIZIO - EFFETTI - ADEGUAMENTO DELLA PENA ALL'ENTITA DEI FATTI E DELLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - RIDIMENSIONAMENTO DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - FATTISPECIE.*

Con la riforma dell'art 69 cod pen, la cui esigenza di fondo e da ricercare nell'attuazione del principio della personalizzazione della pena, e da ritenere che si siano ridimensionate le ragioni poste a fondamento dell'art 62 bis, posto che al giudice sono ora commessi altri e diversi strumenti per determinare la pena in relazione all'entita della lesione penale e alla personalita dell'imputato. (nella specie, sulla base dell'anzidetto principio, si e escluso il dedotto vizio della motivazione della sentenza circa il diniego delle attenuanti generiche).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)