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Sez. 6, Sentenza n. 7845 del 17/04/1997 Ud. (dep. 08/08/1997) Rv. 210372 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Disturbi della personalità - Personalità "border-line" - Incidenza sulla capacità di intendere e volere - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210372-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

In materia di imputabilità, le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità, solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere; quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le "nevrosi del carattere", le c.d. personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che fosse accoglibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva in una ipotesi in cui il Tribunale non aveva ritenuto di procedere a perizia psichiatrica risultando dagli atti che l'imputato soffriva di un disturbo della personalità "border-line").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)