Sez. L - , Ordinanza n. 8698 del 28/03/2023 (Rv. 667147 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Progressione economica orizzontale - Dipendenti classificati "ex aequo" - Risorse insufficienti per il riconoscimento dell'avanzamento per tutti - Azione giudiziaria - Allegazioni necessarie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
Nel pubblico impiego contrattualizzato, se la progressione economica orizzontale non può concludersi perché più dipendenti risultano classificati "ex aequo" in base alle regole concordate con i sindacati e le risorse finanziarie dell'apposito fondo sono incapienti al riconoscimento dell'avanzamento economico per tutti i lavoratori, chi contesta in sede giudiziaria i criteri unilateralmente scelti dalla P.A. e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha l'onere di indicare quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuta applicare in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso.
DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Contr. Coll. 31/12/2009 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)