Sez. 5 - , Sentenza n. 53449 del 16/10/2018 Cc. (dep. 28/11/2018) Rv. 275406 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 - Beni intestati a terzi - Onere probatorio dell'accusa - Sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito ed alla attività economica - Valutazione riferita al momento dei singoli acquisti - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)