Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 187
1. Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Art. 188
1. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
2. Tale divieto puo' essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralita' e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi eta'.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.
Art. 189
1. L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarra' chiuso.
2. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
3. L'autorita' locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
4. Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
Art. 190
1. Le licenze temporanee degli esercizi pubblici di cui all'art. 103 della legge, devono contenere l'indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza.
Art. 191
1. Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purche' presenti preventivamente all'autorita' locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:
a) da quali fondi sia ricavato il vino;
b) l'estensione dei medesimi;
c) la quantita' media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita;
d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.
2. L'autorita' locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.
3. Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.
Art. 192
1. Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o dia altrimenti alloggio per mercede, oltre alle indicazioni della via e della casa, si deve specificare quante camere e quanti letti sono offerti in fitto, e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono, tenute presenti le disposizioni della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111.
2. Ogni trasferimento ed ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione devono essere notificate all'autorita' locale di P. S., che ne prende atto sulla dichiarazione.
Art. 193
1. La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identita' non si applica alle case od istituti di cura.
2. I titolari di dette case sono pero' obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorita' di P. S. delle persone ricoverate.
3. S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, percio', bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.
Art. 194
1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
Art. 195
1. La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
2. Salvo quanto dispone il citato art. 110 circa la competenza del Questore, quando si tratta di giuochi in uso in tutto il Regno, il Ministero dell'interno ne stabilisce l'elenco.
3. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.
Art. 196
1. Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e paternita' del conducente, data, numero e autorita' che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata ed uscita di esso.
2. Detti esercenti hanno altresi' l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorita' locale di P. S. entro ore 12 dall'arrivo, specificandone la provenienza.
3. Per i registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.
§ 16°. Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico
Art. 197
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 197
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 198
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 198
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 199
1. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 199
2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 200
1. Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge puo' essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
2. Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si puo' procedere alla distruzione del materiale sequestrato.2
Art. 201
1. Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorita' locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
2. Uno degli esemplari e' consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.
Art. 202
1. Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato - enti pubblici locali o parastatali - e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
2. Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione e' richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorita' giudiziaria, o di un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicita' di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
Art. 203
1. La licenza di cui all'art. 113 della legge e' richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorche' il richiedente sia gia' munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.
2. Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in piu' Comuni e' sufficiente la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione della autorita' locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato all'autorita' di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.
3. E' in facolta' dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorita' di P. S. predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
§ 17. Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari
Art. 204
1. La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
2. Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.
3. Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione di asta o simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonche' l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
4. Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
Art. 205
1. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'art. 15 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
2. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicita', e simili.
Art. 206
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'art. 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, e, in genere, le agenzie e gli uffici di Enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorita' diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Art. 207
1. Non puo' essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.