Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 18/04/2003 (Rv. 562323 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI | Concessioni marittime - Servizi di portabagagli - Obbligo di pagare un corrispettivo agli esercenti il relativo servizio a prescindere dal suo effettivo compimento - Esclusione - Fattispecie.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI
In tema di contratti di somministrazione di pubblici servizi, deve ritenersi che, a carico delle compagnie di navigazione, non sorga alcun obbligo di pagamento di un corrispettivo per il servizio portabagagli senza la prova, da parte degli operatori di tale servizio, di sua una concreta richiesta e di un suo effettivo svolgimento, atteso che la facoltatività del servizio "de quo", siccome prevista con riferimento alla sola navigazione di cabotaggio, non ne comporta affatto l'obbligatorietà negli altri tipi di navigazione, qualora il servizio non sia richiesto o, addirittura, non sia svolto, ed atteso, ancora, che tale facoltatività deve, comunque, essere intesa con riguardo alla prestazione dovuta dagli esercenti il facchinaggio, e non certamente alla ovvia discrezionalità del vettore esercente il cabotaggio di richiederlo o meno (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così respinto il ricorso di una cooperativa esercente il servizio portabagagli osservando, ancora, che, nella specie, il combinato disposto dell'art. 9 del D.L. n. 77 del 1989 - a mente del quale "nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori esercenti il cabotaggio, a partire dal primo aprile 1989, il servizio portabagagli è facoltativo e il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero" - e dell'ordinanza n. 50 del 18 giugno 1990 della Capitaneria di Porto di Brindisi - secondo la quale "le tariffe del servizio portabagagli sono a carico del passeggero, e saranno riscosse dai vettori e/o dalle agenzie marittime per la successiva liquidazione delle fatture emesse dalla società cooperativa Gruppo Portabagagli, ivi operante il servizio di facchinaggio" - dovesse essere interpretato, appunto, del senso che il diritto della cooperativa potesse legittimamente sorgere solo a fronte di un servizio effettivamente svolto).
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1989 num. 77 art. 9 CORTE COST., Legge 05/05/1989 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)