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Sez. 2, Ordinanza n. 10464 del 17/04/2024 (Rv. 670747-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Compensi all'avvocato - Promessa di pagamento - Effetti - Onere probatorio del creditore - Esclusione - Onere probatorio del debitore - Sussistenza - Contenuto e limiti - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670747-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che pur in presenza di una promessa di pagamento, relativa alla difesa prestata da due avvocati nei medesimi procedimenti civili, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno solo dei difensori, per non essere stato provato dal difensore lo svolgimento delle prestazioni effettuate).

Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)