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Sez. 6, Sentenza n. 1618 del 05/11/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289217-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità - Carattere “indebito” della prestazione del privato indotto e “utilità” per il pubblico agente - Nozioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289217-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, il termine "indebitamente" qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico agente, che può essere anche lecita, ma la modalità della richiesta, che postula l'abuso della funzione e il conseguente condizionamento della volontà del privato, indotto ad eseguire una prestazione che, pur se dovuta, origina da titoli e da ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri o alle qualità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che la richiede, determinando, in favore degli stessi, un'utilità direttamente e immediatamente connessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un dirigente comunale che aveva tentato di indurre un privato a cedere all'ente un immobile abusivo a un prezzo di favore, prospettandogli la possibilità che questo, in tale eventualità, fosse sanato e se ne evitasse, quindi, la prevista demolizione, sul rilievo che il pubblico agente non aveva perseguito un vantaggio personale, immediato e certo, proprio o di soggetti terzi).

Cod. Pen. art. 319 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)