Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 12/06/2001 (Rv. 547413 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Servitù apparente e discontinua - Costituzione in epoca anteriore al vigente codice civile - Esclusione - Acquisto mediante titolo - Necessità.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
Quando il momento costitutivo di una servitù prediale apparente e discontinua risale ad epoca precedente alla vigenza dell'attuale codice civile (nella specie, servitù di passaggio pretesamente costituita nel 1924), detta servitù deve essere necessariamente stabilita mediante un titolo, ai sensi dell'art. 630 del codice civile del 1865, non prevedendo detta norma la costituzione delle servitù continue non apparenti e di quelle discontinue, siano o non siano apparenti, mediante usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. Abrog. art. 630
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)