Sez. 1, Sentenza n. 4579 del 09/12/1976 (Rv. 383321 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OFFERTA AL PUBBLICO - ACCETTAZIONE MEDIANTE APPOSIZIONE DI MARCHE - APPOSIZIONE DI MARCHE DI VALORE SUPERIORE AGLI OGGETTI ASSICURATI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - LIMITI DELL'INDENNIZZO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OFFERTA AL PUBBLICO - ACCETTAZIONE MEDIANTE APPOSIZIONE DI MARCHE - APPOSIZIONE DI MARCHE DI VALORE SUPERIORE AGLI OGGETTI ASSICURATI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - LIMITI DELL'INDENNIZZO.*
Qualora nell'offerta al pubblico di un contratto di Assicurazione (nella specie trattavasi di Assicurazione di cose trasportate per ferrovia, offerta dalla ceamb - compagnia europea Assicurazione merci e bagagli - mediante avvisi esposti nelle stazioni ferroviarie) sia previsto che l'accettazione avvenga mediante l'acquisto, e l'apposizione sulle cose assicurate, di Marche di valore variabile in relazione al massimale, l'apposizione di Marche di valore superiore a quello previsto nell'offerta per la categoria di oggetti assicurati non integra un'accettazione non conforme alla proposta contrattuale e non impedisce, percio, la conclusione del contratto d'Assicurazione, ma comporta soltanto che, in caso di perdita, l'indennita non puo superare il massimale previsto per l'Assicurazione di quella categoria d'oggetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)