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Sez. L, Sentenza n. 1997 del 21/03/1983 (Rv. 426843 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - E.N.E.L. - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426843-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - E.N.E.L. - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*

La clausola, inserita dall'e.N.E.L. in un bando di concorso per l'assunzione di propri dipendenti, la quale non si limiti a rendere irrilevante un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire determinati posti, ma assuma il titolo stesso a motivo di preclusione della partecipazione al concorso è nulla per contrasto con i precetti di cui agli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione, sul diritto al lavoro di tutti i cittadini, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradi più alti della istruzione e sul divieto che l'iniziativa economica si esplichi in pregiudizio della libertà individuale, nonché per contrasto con i principi fissati dall'art. 8 dello statuto dei lavoratori, che non consente discriminazione, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali. (Conf 885/82, mass n 418735; (Conf 6452/79, mass n 403185).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)