Sez. 3, Sentenza n. 19636 del 18/09/2014 (Rv. 632441 - 01)
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITÀ - LIBERALITÀ D'USO - IN GENERE | Oggetto donato - Valore rilevante - Liberalità d'uso - Configurabilità - Condizioni.
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITÀ - LIBERALITÀ D'USO - IN GENERE
Il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l'"animus donandi". (Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)