Sez. T, Ordinanza n. 19264 del 13/07/2025 (Rv. 676077-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 - Pagamento della prima rata - Novazione oggettiva - Esclusione - Verifica dei pagamenti rateali - Potere dell’Amministrazione finanziaria - Mancato versamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata dei tributi ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, il pagamento della prima rata non determina una novazione oggettiva dell'obbligazione fiscale originaria, ma configura l'adesione a una modalità di adempimento sottoposta a specifiche
condizioni, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di verificare la regolarità dei pagamenti e, in caso di mancato versamento delle rate successive, una volta decorse eventuali sospensioni, è legittimata alla riscossione dell'intero debito originario.
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)