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Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 18/04/2000 (Rv. 535794 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Esercizio della prestazione professionale o d'opera in forma societaria - Spettanza del privilegio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535794-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest'ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)