Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 18/04/2000 (Rv. 535794 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Esercizio della prestazione professionale o d'opera in forma societaria - Spettanza del privilegio - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest'ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)