Sez. 6, Sentenza n. 22878 del 18/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290251-02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Reato commesso in tutto o in parte nello Stato di esecuzione - Rifiuto della consegna - Automaticità - Esclusione - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato di esecuzione non legittima "ex se" il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, dovendo il giudice destinatario della richiesta valutare, in concreto, quale, tra l'autorità giudiziaria emittente e quella di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata a garantire la buona amministrazione della giustizia penale in base ai criteri indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 12 febbraio 2026, C-712/25, Rastoshev, concernenti la natura e le caratteristiche del reato, la sua eventuale dimensione internazionale e la commissione nell'ambito di un'organizzazione internazionale, il luogo in cui si trovano le vittime, la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni e lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato emittente e, se del caso, in quello di esecuzione. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso
dall'autorità giudiziaria tedesca per reati connessi a frodi IVA transnazionali, in cui la Corte ha valorizzato la maggiore ampiezza e il più avanzato stato del procedimento pendente in Germania rispetto a quello instaurato in Italia, nonché la manifestata volontà dell'autorità italiana di non procedere per i fatti oggetto della richiesta di consegna).
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)