Sez. L, Sentenza n. 6091 del 04/12/1985 (Rv. 443221 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTO DI CONCESSIONE - IRREVOCABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ATTO DI CONCESSIONE - IRREVOCABILITÀ.*
L'atto di concessione dell'integrazione salariale ordinaria previsto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1975 n. 164, che esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per il periodo fissato dalla stessa legge e che attribuisce ai lavoratori destinatari un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la prevista durata, è irrevocabile, restando irrilevante che prima della scadenza sia venuto meno il presupposto della provvidenza, costituito dall'esistenza di una crisi temporanea a transitoria, in quanto la stessa legge prevede la periodica verifica delle condizioni volute per la concessione del beneficio - così che l'integrazione può essere concessa fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi - ma non un'anticipata revoca del beneficio per il venir meno del detto suo presupposto prima della scadenza del periodo all'uopo fissato. (Conf 2829/83, mass n 427745).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)