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Sez. 2, Sentenza n. 1622 del 24/05/1972 (Rv. 358439 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEL COSTRUTTORE PER L'ELIMINAZIONE DEI VIZI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358439-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEL COSTRUTTORE PER L'ELIMINAZIONE DEI VIZI - CONSEGUENZE.*

L'esecuzione di lavori da parte dell'appaltatore allo scopo di rimuovere i vizi costruttivi dell'opera compiuta ed accettata dal committente determina l'insorgenza di un nuovo ed autonomo Obbligo di garanzia circa l'adeguatezza della riparazione in ordine alla eliminazione dei difetti accertati, nel senso che detto nuovo Obbligo prescinde del tutto dalla preesistenza e dal perdurare dell'originario Obbligo di garanzia derivante dall'esecuzione dell'opera principale. (Conf 592'70, mass n 345707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)