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Sez. 4, Sentenza n. 41407 del 26/06/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 256890 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Omessa rilevazione di una nullità relativa - Deducibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256890-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Non costituisce errore di fatto, censurabile con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., l'omessa rilevazione d'ufficio da parte della Corte di Cassazione di una nullità qualora essa abbia natura relativa e si sia sanata in appello per non essere stata eccepita con uno specifico motivo d'impugnazione. (Fattispecie in cui, con il ricorso ex art. 625 bis, cod. proc. pen., si era eccepita l'assoluta mancanza della motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, carenza, però, non censurata in appello ed eccepita per la prima volta in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)