Sez. 3, Sentenza n. 4101 del 09/07/1982 (Rv. 422076 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - TRATTAZIONE E DECISIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO RITO - DEDUZIONE IN APPELLO DI ECCEZIONE NON SOLLEVATA DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - TRATTAZIONE E DECISIONE IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO RITO - DEDUZIONE IN APPELLO DI ECCEZIONE NON SOLLEVATA DAVANTI AL PRIMO GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora una controversia inerente a rapporto agrario, introdotta prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, deve ritenersi consentito all'appellante di dedurre, con l'atto di gravame, un'eccezione non sollevata davanti al primo giudice, in quanto il divieto di nuove eccezioni in grado d'appello, che opera nel nuovo rito del lavoro applicabile anche alle controversie agrarie (artt. 409 e 437 cod. proc. civ., nel testo fissato dalla citata legge n. 533 del 1973), non può trovare applicazione retroattiva per Atti compiuti prima del passaggio dal rito ordinario al rito speciale. (V 3789/80, mass n 407632).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)