diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2992 del 06/08/1975 (Rv. 377088 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTI A CARICO DI IMPIEGATI DELLO STATO - RICORSO AL PRETORE DI UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377088-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTI A CARICO DI IMPIEGATI DELLO STATO - RICORSO AL PRETORE DI UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*

E improponibile, per difetto di giurisdizione, la domanda proposta da una organizzazione sindacale, con ricorso al pretore, a norma dell'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300, per ottenere la rimozione di provvedimenti disciplinari che si asserisce essere stati posti in essere a carico di impiegati dello stato per motivi antisindacali. (Conf 1380/72, mass n 357957; V 1267/75, mass n 374740; (V 3476/74, mass n 371978).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)