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Sez. 2 - , Sentenza n. 29209 del 04/09/2020 Cc. (dep. 21/10/2020) Rv. 279819 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Eccezione di "bis in idem" - Deducibilità in sede di appello cautelare - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279819-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

L'eccezione di "bis in idem" è deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento dinanzi al giudice cui è rivolto l'esercizio dell'azione penale, con esclusione, pertanto, del giudice dell'impugnazione cautelare, stante la competenza funzionale di questi, circoscritta alla verifica incidentale della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. (Conf. Sez. 5, n. 1907 del 1995, Rv. 202630 – 01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)