Sez. 1, Sentenza n. 6455 del 17/07/1996 (Rv. 498597 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IGIENE ZOOTECNICA | Prevenzione contro la rabbia - Omessa custodia di cane senza guinzaglio e senza museruola - Sanzione amministrativa pecuniaria - Entità - Pretesa disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di abbandono di animali pericolosi (art. 672 cod. pen) e di abbandono di animali domestici "di affezione" (art. 5 legge n. 281 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. Manifesta infondatezza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IGIENE ZOOTECNICA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, legge n. 218 del 1988, contenente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali, in relazione all'art. 672 cod. pen. ("depenalizzato" dall'art. 33 lett. a legge n. 689 del 1981 e sanzionato in base al successivo art. 38, comma secondo ed all'art. 5, comma primo, legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, per pretesa irragionevole disparità nel trattamento sanzionatorio, in quanto una fattispecie illecita di minore gravità, quale l'omessa custodia di cane lasciato libero di vagare senza guinzaglio e senza museruola, sarebbe assoggettata a sanzione pecuniaria edittale di entità maggiore rispetto a quella prevista per ipotesi più gravi, quali (ad avviso del ricorrente) quelle di abbandono e mal governo di animali pericolosi e di abbandono di animali domestici custoditi nella propria abitazione, previste dalle disposizioni di comparazione sopra richiamate, in quanto le fattispecie poste a raffronto non sono né identiche, né analoghe - dato che la legge n. 218 del 1988 sanziona condotte che, violando misure di prevenzione contro la rabbia, pongono in pericolo la sanità pubblica, mentre l'art. 672 cod. pen. mira a tutelare la pubblica incolumità e l'art. 5 legge n. 281 del 1991 a tutelare gli animali di affezione, sanzionando gli atti di crudeltà e i maltrattamenti contro di essi, nonché il loro abbandono - e considerato, comunque, che la determinazione della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi (come la determinazione della pena per i reati) rientra nelle valutazioni discrezionali attribuite al legislatore (statale o regionale), salvi i casi di palese irrazionalità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 02/06/1988 num. 218 art. 6, Legge 14/08/1991 num. 281 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)