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Sez. 2, Sentenza n. 1652 del 21/02/1994 (Rv. 485392 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo autonomo ovvero dipendente della sentenza impugnata in via principale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485392-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

La parte contro la quale è stata proposta impugnazione o quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale tardiva contro qualsiasi capo della sentenza, non ponendo l'art. 334 cod. proc. civ. alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva medesima, posto che la norma ha lo scopo di rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza a condizione che essa venga accettata anche dall'altra parte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine o della propria acquiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)