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Sez. 3, Ordinanza n. 32932 del 17/12/2024 (Rv. 673193-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Giudice di appello - Sussistenza - Limiti - Modifica dei fatti costitutivi della domanda - Ultrapetizione - Sussistenza - Fattispecie. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673193-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla AUSL, a fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto

costitutivo, non allegato, concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato).

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)