Sez. 1, Sentenza n. 4909 del 13/12/1988 Ud. (dep. 07/04/1989) Rv. 180975 - 01
REATO - IN GENERE - REATO ASSOCIATIVO - PARTECIPAZIONE - RESPONSABILITÀ PER I DELITTI PROGRAMMATI - CONDIZIONI.*
REATO - IN GENERE - REATO ASSOCIATIVO - PARTECIPAZIONE - RESPONSABILITÀ PER I DELITTI PROGRAMMATI - CONDIZIONI.*
La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta, di per sè, la responsabilità per la commissione d'uno o più reati, rientranti nell'ambito del programma criminoso, essendo necessario che l'associato sia consapevole del delitto che si vuole commettere e alla sua realizzazione partecipi con una condotta - commissiva o omissiva - causalmente rilevante e con la volontà di concorrere, con gli altri, alla realizzazione del fatto di reato. L'attività costitutiva del concorso può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, apportato a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione del reato-fine, con la consapevolezza e la volontà di concorrere con gli altri alla realizzazione collettiva del dato reato. (Conf mass n 173555).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)