Sez. 2, Sentenza n. 3618 del 28/10/1975 (Rv. 377812 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - IN GENERE - ACQUIRENTE DELLA COMUNIONE DEL MURO - DIRITTO ALLA CHIUSURA - CONDIZIONI - APPOGGIO DELLA COSTRUZIONE - COPERTURA DI UNA VERANDA - SUFFICIENZA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - IN GENERE - ACQUIRENTE DELLA COMUNIONE DEL MURO - DIRITTO ALLA CHIUSURA - CONDIZIONI - APPOGGIO DELLA COSTRUZIONE - COPERTURA DI UNA VERANDA - SUFFICIENZA - LIMITI.*
L'art 904, comma secondo, cod civ, secondo il quale chi acquista la comunione del muro non puo chiudere la luce in esso esistente se non vi appoggia in suo edificio, deve essere interpretato nel senso che la facolta del vicino di sopprimere la luce puo essere esercitata con l'appoggio di una qualunque costruzione e percio anche di una soletta di copertura di una veranda, purche detta costruzione apporti un'effettiva utilita a chi l'ha eseguita e non abbia, invece, la finalita di danneggiare, mediante la soppressione della luce, il fondo contiguo. (Conf 2133/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)