Sez. 3, Sentenza n. 21640 del 26/04/2001 Cc. (dep. 28/05/2001) Rv. 219523 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva - Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - Confisca dell'area e rimessione in pristino - Non comprese nell'accordo - Pronuncia - Legittimità - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I tema di smaltimento dei rifiuti, anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva va disposta la confisca dell'area sulla quale insisteva la discarica, se di proprietà dell'autore del reato o di altro compartecipe, e va disposta la bonifica e la remissione in pristino dell'area prima della acquisizione definitiva al patrimonio pubblico, non assumendo rilievo che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, atteso che questa costituisce atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e pertanto sottratto alla disponibilità delle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)