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REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/77 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1977 relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/762, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 28.

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/764, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/776, può essere fissato un aiuto speciale per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, utilizzato per l'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli; che, data la situazione attualmente esistente sul mercato del latte scremato in polvere, è opportuno avvalersi di tale facoltà e stabilire le misure d'applicazione necessarie;

considerando che, per fissare l'importo dell'aiuto speciale di cui sopra, è d'uopo ricorrere alla procedura di gara, mediante la quale è possibile tener conto della situazione generale sul mercato del latte scremato in polvere, e istituire un coordinamento con le vendite particolari di latte scremato in polvere di ammasso pubblico previste sia dal regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1825/778 e dal regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/779; che, per rendere le gare più efficaci, occorre adottare una procedura di gara permanente; che a questo riguardo giova attenersi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 368/77, adeguandole al caso specifico della concessione di aiuti;

considerando che, data la forte entità dell'aiuto concesso, si rendono necessari provvedimenti atti a garantire che il latte scremato in polvere non venga sviato dalla sua destinazione; che a tal fine è opportuno mantenere nei confronti degli acquirenti l'obbligo - imposto dal regolamento (CEE) n. 368/77 - di denaturare il latte scremato in polvere o di incorporarlo direttamente in alimenti composti, in modo da renderne impossibile l'impiego nell'alimentazione dei vitelli; che in materia di denaturazione si devono applicare i metodi stabiliti dal suddetto regolamento; che è parimenti opportuno prevedere la costituzione di una cauzione di gara e di denaturazione;

considerando che, per garantire parità di trattamento ai trasformatori dei vari Stati membri e facilitare il controllo della denaturazione, è d'uopo disporre che le offerte vengano presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui verrà effettuata la denaturazione;

considerando che si deve fissare una data limite per il versamento dell'aiuto, onde limitare gli oneri finanziari degli acquirenti di latte scremato in polvere ed evitare che le condizioni di pagamento differiscano notevolmente da uno Stato membro all'altro;

considerando che, data l'importanza dell'aiuto erogato, si devono modificare corrispondentemente gli importi compensativi monetari previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71;

considerando che gli Stati membri devono tenere la Commissione informata dello svolgimento dell'operazione, fornendole le informazioni necessarie;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo 1. Procedura di gara

Art. 1

1. È concesso un aiuto speciale per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68, denaturato secondo una delle forme indicate all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento; fa eccezione il latte scremato in polvere venduto in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, per il quale l'aiuto non è concesso.

2. L'aiuto speciale è corrisposto dallo Stato membro nel cui territorio il latte scremato in polvere viene denaturato.

3. L'importo dell'aiuto speciale viene fissato secondo la procedura di gara permanente.

Art. 2

1. Gli organismi d'intervento indicono una gara, specificando fra l'altro:

  1. a) il termine e il luogo di presentazione delle offerte;

  2. b) le modalità di costituzione delle cauzione di gara e di denaturazione.

2.

Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 30 agosto 1977.

Gli organismi d'intervento possono procedere ad altre pubblicazioni.

Art. 3

1. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni secondo martedì del mese. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo.

2. Per quanto riguarda la prima gara particolare, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 13 settembre 1977.

Art. 4

1. Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se s'impegna per iscritto a denaturare, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, entro il termine indicato all'articolo 6, paragrafo 2, il quantitativo di latte scremato in polvere precisato nell'offerta.

2. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando offerta scritta, contro ricevuta, presso l'organismo dello Stato membro in cui ha luogo la denaturazione, oppure inviando lettera raccomandata allo stesso organismo. Gli organismi d'intervento possono autorizzare anche l'uso del telescritto.

3.

Nell'offerta devono essere indicati:

  1. a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

  2. b) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di latte scremato in polvere, espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta;

  3. c) il quantitativo di latte scremato in polvere per il quale viene proposto l'aiuto, destinato alla denaturazione nel termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il quantitativo di cui al punto c) non può essere inferiore a 50 tonnellate.

4. Un'offerta è valida soltanto se:

  1. a) è corredata degli impegni scritti di cui al paragrafo 1;

  2. b) viene fornita la prova che il concorrente ha costituito per la gara particolare in causa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di gara e di denaturazione prevista dall'articolo 5;

  3. c) non contiene alcuna condizione e/o riserva non esplicitamente formulata.

5. L'offerta non può essere ritirata.

Art. 5

1. La cauzione di gara e di denaturazione ammonta a 5 UC/100 kg.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale essa viene costituita.

3. La cauzione viene costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Art. 6

1.

Secondo la procedura descritta all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato, per ciascuna gara particolare, un importo massimo dell'aiuto, espresso per 100 kg di latte scremato in polvere; tale massimale viene calcolato tenendo conto sia del prezzo minimo valido per la gara particolare del mese in questione ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77, sia delle situazione sul mercato del latte scremato in polvere e su quello della soia, sia dei quantitativi offerti.

Secondo la stessa procedura, può essere deciso di non dar seguito alla gara.

2. L'importo dell'aiuto applicabile al quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta è valido per un periodo di tre mesi dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 8.

Art. 7

1. Se l'importo massimo proposto dell'aiuto è superiore a quello fissato per la gara particolare in causa, l'offerta è respinta.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno proposto, per l'aiuto, un importo inferiore o uguale all'importo massimo fissato.

3. I diritti e gli obblighi scaturenti dalla gara non sono trasferibili.

Art. 8

L'organismo d'intervento interessato comunica immediatamente ad ogni concorrente, mediante lettera raccomandata, i risultati della gara.

2. Per i concorrenti dichiarati aggiudicatari, tale comunicazione deve specificare, tra l'altro:

  1. a) il termine di presentazione della offerte inoltrate per la gara particolare in causa;

  2. b) i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c);

  3. c) la data limite entro la quale il quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta deve essere denatura o.

Titolo II. Denaturazione del latte scremato in polvere per il quale verrà concesso l'aiuto speciale

Art. 9

1. L'aggiudicatario provvede alla denaturazione del quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta nel termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La denaturazione viene effettuata:

— secondo una delle formule descritte al paragrafo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, rispettando le prescrizioni di cui al punto 3 dello stesso allegato, in un centro di denaturazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e semprechù risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12 del medesimo;

— oppure mediante incorporazione diretta in un alimento per animali, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento e al paragrafo 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, rispettando le prescrizioni di cui al punto 3 dello stesso allegato e in un'impresa che risponda alle condizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. Uno Stato membro può decidere che nel suo territorio:

— non venga fatto ricorso alla denaturazione del latte scremato in polvere mediante incorporazione diretta;

— non vengano fabbricati nù commercializzati i prodotti ottenuti mediante applicazione di una o più formule di denaturazione di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/67.

Art. 10

1.

Può essere riconosciuto come centro di denaturazione soltanto uno stabilimento che:

  1. a) disponga di impianti tecnici adeguati, aventi un potenziale minimo determinato dallo Stato membro interessato, nonchù di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'attuazione delle norme del presente regolamento;

  2. b) si impegni a non denaturare il latte scremato in polvere venduto in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77.

Qualora lo stabilimento di cui si chiede il riconoscimento offra garanzie sufficienti in ordine alla possibilità di un controllo efficace, lo Stato membro interessato può derogare alla condizione di cui alla lettera b) e limitare eventualmente il riconoscimento ad un reparto dello stabilimento interessato.

2. Il potenziale minimo di cui sopra non può essere inferiore a 10 t di latte scremato in polvere denaturato giornalmente nel quadro del presente regolamento.

3. Il riconoscimento è revocato ove non sussistano più i presupposti di cui al paragrafo 1 o si constati che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Art. 11

1. Possono eseguire la denaturazione mediante incorporazione diretta in un alimento per animali, secondo le modalità di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, soltanto le imprese che dispongano di uno stabilimento riconosciuto a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è situato lo stabilimento stesso.

2.

Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso a un'impresa soltanto per uno stabilimento che:

  1. a) non fabbrichi alimenti composti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/72, nù proceda alla denaturazione o all'incorporazione di latte scremato in polvere venduto in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77;

  2. b) possa trattare regolarmente un quantitativo minimo di latte scremato in polvere stabilito dallo Stato membro interessato;

  3. c) disponga di impianti tecnici adeguati e di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'attuazione delle norme del presente regolamento.

Qualora lo stabilimento di cui si chiede il riconoscimento offra garanzie sufficienti in ordine alla possibilità di un controllo efficace, lo Stato membro interessato può derogare alla condizione di cui alla lettera a) e limitare eventualmente il riconoscimento ad un reparto dello stabilimento interessato.

3. Il riconoscimento è revocato ove non sussistano più i presupposti di cui al paragrafo 2 o si constati che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.