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Sez. 1, Sentenza n. 1135 del 13/04/1988 Cc. (dep. 30/05/1988) Rv. 178500 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - COMPUTABILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178500-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PERIODO TRASCORSO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - COMPUTABILITÀ - RAGIONI.*

Ai fini della liberazione anticipata di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, deve essere valutato anche il periodo trascorso agli arresti domiciliari, risolvendosi questi ultimi in una mera modalità di esecuzione della custodia cautelare. In caso contrario, infatti, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra chi sia stato ammesso a tali arresti e chi sia stato escluso, con violazione del principio generale del favor rei di indubbia applicazione in tema di libertà personale.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)