Sez. 1, Sentenza n. 5721 del 12/03/2014 (Rv. 630176 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Effetti del decreto di liquidazione - Opponibilità degli atti alla procedura - Trascrizione della vendita nello stesso giorno del decreto di liquidazione coatta amministrativa - Inefficacia.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Gli atti compiuti dal debitore sono opponibili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa se le formalità necessarie per la loro opponibilità ai terzi sono state compiute in data anteriore al decreto che ne dispone l'apertura, per cui è inefficace, ai sensi degli artt. 45 e 200 legge fall., la vendita immobiliare trascritta nello stesso giorno in cui è stato emesso tale provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)