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Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017 Ud. (dep. 01/06/2017) Rv. 270707 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE | Depenalizzazione - Ipotesi aggravata da recidiva nel biennio - Art. 5 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8 - Recidiva - Significato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270707-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE

L'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5, Cod. Strada Nuovo art. 116 com. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)