Sez. 1, Sentenza n. 319 del 23/02/1981 Cc. (dep. 30/04/1981) Rv. 148633 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI DI CATTURA 'A CATENÀ - RIMEDI ESPERIBILI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATI DI CATTURA 'A CATENÀ - RIMEDI ESPERIBILI.*
L'imputato il quale ritenga che attraverso l'emissione di mandati di cattura 'a catenà sia stata elusa l'applicazione delle norme sulla durata massima della custodia preventiva, deve chiedere al giudice competente la scarcerazione ai sensi dell'art 272, comma settimo, cod proc pen e, in caso di diniego, deve proporre appello e successivamente ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 272 bis cod proc pen. in siffatta situazione non e invece consentito proporre ricorso per Cassazione contro il mandato di cattura a norma dell'art 263 bis cod proc pen, poiche tale rimedio e esperibile rispetto alle violazioni di legge che comportano la nullita del provvedimento coercitivo quale titolo legittimo di custodia preventiva, a prescindere dalla decorrenza e dalla durata massima della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)