Sez. 1, Sentenza n. 7047 del 11/04/1995 Ud. (dep. 20/06/1995) Rv. 201728 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Invito dell'autorità di pubblica sicurezza a comparire dinanzi ad essa - Inosservanza - Depenalizzazione ex D.Lgs 13 luglio 1994 n. 480 "salvo che il fatto costituisca reato - Ipotesi residuale di contravvenzione ai sensi dell'art. 650 cod. pen. - Condizioni - Motivazione generica del provvedimento contenente l'invito a comparire - Insufficienza - Motivazione specifica che consenta di individuare le ragioni del provvedimento tra quelle di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene specificamente indicate nell'art. 650 cod. pen. - Necessità - Fattispecie in cui è stata ritenuta "apparente" la motivazione dell'invito espressa nella formula apodittica "per motivi che la riguardano".
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
L'inosservanza dell'invito dell'autorità di pubblica sicurezza a comparire dinanzi ad essa non costituisce più illecito penale - a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - "salvo che il fatto costituisca reato". Al riguardo, perché possa ritenersi sussistente l'ipotesi "residuale" della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., è necessario che la motivazione dell'ordine medesimo non sia "apparente" ma consenta di individuare le ragioni fra quelli di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico e di igiene specificamente indicata nello stesso art. 650 cod. pen.. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito il quale aveva apprezzato come apparente la motivazione dell'invito espressa nella formula apodittica "per motivi che la riguardano"). (Conf. 1 sentenza n. 476 dell'11 aprile 1995, in proc. Tamassy, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)