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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Natura - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Semplice difesa - Rilevabilità d'ufficio anche in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti - Impugnazione dell'affermazione della responsabilità del danneggiante - Formazione del giudicato interno sul concorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)