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Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 06/04/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176337 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA AL CANCELLIERE A MEZZO DI UN DELEGATO - LEGITTIMITÀ - INDICAZIONE DEL NOME DEL DELEGATO DA PARTE DEL CANCELLIERE - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176337-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA AL CANCELLIERE A MEZZO DI UN DELEGATO - LEGITTIMITÀ - INDICAZIONE DEL NOME DEL DELEGATO DA PARTE DEL CANCELLIERE - MANCANZA - IRRILEVANZA.*

La legge dispone che i motivi d'impugnazione, non contestuali alla dichiarazione, debbono essere presentati per iscritto e debbono essere sottoscritti dalla persona legittimata ed inoltre regola la trasmissione dei motivi per mezzo del servizio postale, ma nulla prescrive in modo specifico per la consegna diretta al cancelliere, sicché deve intendersi consentita la consegna per mezzo di un delegato, alla condizione, tuttavia, che il cancelliere sia posto in grado di assicurarsi dell'autenticità della provenienza dell'atto dalla persona legittimata. È, invece, irrilevante l'omessa indicazione del nome del delegato da parte del cancelliere. (fattispecie di presentazione dei motivi di impugnazione del pubblico ministero a mezzo del commesso dell'ufficio a ciò delegato per iscritto). (V mass n 140792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)