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Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 08/09/1977 (Rv. 387619 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA - RINUNCIA DELL'INTERESSATO ALL'AZIONE DI NULLITA ED AL RELATIVO GIUDICATO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (NULLITA PER SIMULAZIONE ASSOLUTA).*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387619-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - DIVIETO DI CONVALIDA - RINUNCIA DELL'INTERESSATO ALL'AZIONE DI NULLITA ED AL RELATIVO GIUDICATO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (NULLITA PER SIMULAZIONE ASSOLUTA).*

Se e vero che il negozio giuridico nullo non e convalidabile, e pero anche vero che la parte interessata puo rinunciare all'Azione di nullita cosi come puo rinunciare al giudicato di nullita, dovendosi configurare queste rinuncie come Atti di disposizione della situazione sostanziale legittimante all'Azione di nullita. Esse rinuncie comportano indirettamente l'impossibilita di divenire titolare dei diritti che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono configurarsi quali rinuncie a diritti futuri. (nella specie la Corte ha ritenuto valida la rinuncia del terzo agli effetti del giudicato di nullita di un contratto per simulazione assoluta, ed ha, conseguentemente, ritenuto che, per effetto del detto contratto, alcuni diritti reali non fossero venuti a far parte di un'eredita successivamente acquistata dal rinunciante; senza che, con cio, la rinuncia al giudicato potesse configurarsi come rinuncia ad un'eredita futura). (V 2280/73, mass n 365570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)