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Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 06/07/1973 (Rv. 365008 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365008-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*

Il principio della proporzione fra quota di proprieta e concorso nei vantaggi e nei pesi della cosa comune vige allo stato puro nella comunione, ma non e sufficiente nel condominio, giacche, essendo tale istituto caratterizzato dalla coesistenza di un regime di comunione con molteplici proprieta individuali, l'intensita del godimento delle cose ed impianti comuni da parte dei condomini puo obiettivamente risultare diversa a seconda del rapporto in cui con quelle cose ed impianti si trova (di fatto) il bene oggetto di proprieta esclusiva. Pertanto, in Sede di riparto delle spese di manutenzione del tetto, quel che veramente rileva non e tanto l'appartenenza del tetto medesimo ad alcuni o a tutti i condomini, quanto la funzione di copertura degli appartamenti, senza che con cio peraltro si possa dire che solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare siano tenuti alla relativa spesa, poiche non puo, almeno in linea generale, ammettersi una ripartizione per zone di un medesimo tetto. (nella specie, essendo stato accertato che trattavasi di un complesso immobiliare fabbricato in piu tempi, con tetti posti a livelli diversi e con servizi di scale e di riscaldamento separati, e stata ritenuta ineccepibile la ripartizione della spesa di riparazione del tetto per gruppi di condomini, in conformita, del resto, al regolamento condominiale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)