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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 196 del 2000

Decisione
decisa il 2000-06-07, depositata il 2000-06-13
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:196
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 25404

  • Filiazione naturale
  • Riconoscimento di minore
  • Sospetto difetto di veridicità
  • Accertamenti tecnico-scientifici e provvedimenti urgenti a tutela del minore
  • Possibilità di disporli o di adottarli da parte del tribunale per i minori, soltanto dopo l'accertata falsità del riconoscimento
  • Ritenuta irragionevolezza, con lesione dei diritti inviolabili del minore
  • Discrezionalità legislativa in materia e difetto di rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - sotto il duplice profilo del difetto di rilevanza della questione e della dipendenza degli inconvenienti lamentatti da scelte discrezionali del legislatore - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del riconoscimento. - ordinanze nn. 440/1997 e 399/1997 richiamate in merito al principio secondo cui la materia 'de qua' è riservata alla discrezionalità del legislatore. L.T.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 25405

  • Competenza e giurisdizione civile
  • Tribunale per i minorenni
  • Competenza alla sola dichiarazione giudiziale di paternità e non anche alla decisione sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità
  • Asserita illogicità e contraddittorietà
  • Discrezionalità legislativa in ordine al riparto di competenza tra organi della giurisdizione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorio censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare giudizialmente la paaternità, senza riconoscergli nel contempo la competenza a decidere sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la quale è riservata, invece, al tribunale ordinario. Va, infatti, rilevato che questa Corte, in armonia con quanto affermato in genere in materia di regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, ha più volte precisato che "il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del trinbunale ordinario non pur non ricadere nell'ambito della discrezionalità legisaltiva", le cui scelte sono nella specie, oltretutto, contestate sulla base di considerazioni di mera opportunità estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza. - sentenze nn. 228/1998 e 451/1997, ordinanza n. 128/1999, richiamate in merito al principio secondo cui le regole della ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali dipendono da scelte discrezionali del legislatore. - sentenze nn. 451/1997, 429/1991 e 193/1987 richiamate in ordine al principio secondo cui il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non può non ricadere nell'ambito della discrezionalità legislativa. L.T.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, promossi con ordinanze emesse il 25 marzo e il 7 aprile 1999 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nei procedimenti relativi ai minori P.R. e R.M., iscritte ai nn. 337 e 338 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 24 dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini.
punto 1
Ritenuto che il tribunale per i minorenni di L'Aquila, con ordinanza emessa il 25 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori); che, con altra ordinanza di analogo contenuto emessa il 7 aprile 1999, il citato tribunale ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, oltre che degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della menzionata legge 4 maggio 1983, n. 184, anche, in esclusivo riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; che, a parere del rimettente, le disposizioni di cui agli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA, o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del riconoscimento, sarebbero irragionevoli, nonché lesive dei diritti assoluti ed inviolabili del minore ad avere una propria famiglia, ad essere immediatamente inserito in una idonea famiglia adottiva individuata dal tribunale per i minorenni, all'autenticità e genuinità del rapporto di filiazione, alla stabilità delle relazioni familiari, ponendosi dunque in contrasto con i principi sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione; che, sempre a giudizio del rimettente, la norma di cui all'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare giudizialmente la paternità, senza riconoscergli nel contempo anche la competenza a decidere sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, riservata, invece, al tribunale ordinario, risulterebbe "illogica e contraddittoria" e verrebbe, pertanto, a violare l'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni parzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia; che, con riferimento alla questione di costituzionalità degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, risulta dalle ordinanze di rimessione come il giudice a quo applicando in entrambi i giudizi sottoposti alla sua cognizione le norme impugnate, abbia adottato proprio quei provvedimenti (prove ematologiche e del DNA, allontanamento del minore dalla presunta famiglia naturale, sospensione della potestà, apertura della procedura di adottabilità) che nelle ordinanze di rimessione ritiene a lui preclusi; che detti provvedimenti, sul ricorso dei genitori naturali, sono stati annullati o riformati dal giudice del gravame che, pur non contestando l'astratta legittimazione alla loro adozione da parte del tribunale per i minorenni, ha affermato l'insussistenza in concreto dei relativi presupposti di legge; che gli effetti pregiudizievoli al minore dedotti dal rimettente non derivano, dunque, dalle norme impugnate, bensì da una diversa valutazione delle circostanze di fatto nei procedimenti a quibus operata dal giudice del gravame, cosicché la questione sollevata appare priva di rilievo nei giudizi stessi; che, in ogni caso, la pronuncia additiva invocata dal rimettente, grazie alla quale il tribunale per i minorenni "potrebbe compiere sollecitamente tutti gli accertamenti (compresa la prova tecnico-scientifica) ritenuti necessari senza attendere i tempi lunghi del giudizio civile di cui agli artt. 263 e 264 c.c.", comporta all'evidenza scelte non costituzionalmente vincolate e quindi riservate alla discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 440 e n. 399 del 1997); che, anche sotto tale profilo, la questione risulta perciò manifestamente inammissibile; che, quanto alla sollevata questione riguardante l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, questa Corte ha più volte precisato che "il riparto tra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del tribunale ordinario non può non ricadere nell'ambito della discrezionalità legislativa" (sentenze n. 451 del 1997, n. 429 del 1991, n. 193 del 1987); che, più in generale, è stato costantemente affermato che il legislatore è arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli (sentenze n. 228 del 1998, n. 451 del 1997; ordinanza n. 128 del 1999); che, nella specie, il rimettente si limita a censurare l'attuale riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni sulla base di considerazioni di mera opportunità estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con le ordinanze in epigrafe. Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di L'Aquila con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella

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