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Sez. 5, Sentenza n. 771 del 25/04/1985 Cc. (dep. 05/06/1985) Rv. 169632 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - ATTO EQUIPOLLENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169632-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - ATTO EQUIPOLLENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il procedimento di notificazione previsto dall'art. 169 cod. proc. pen. prevede l'allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Quest'ultimo non può essere sostituito da informazioni fornite dagli uffici postali, quando tali informazioni facciano solo menzione del nominativo della persona che ha ricevuto l'atto, senza indicare ulteriori elementi in ordine ai suoi rapporti con l'imputato. (Conf mass n 156720 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)