Sez. L, Sentenza n. 20545 del 01/10/2010 (Rv. 615108 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Assunzione mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento - Divieto di valutazioni comparative - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, deve avvenire senza alcuna valutazione comparativa tra i candidati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; tale divieto, nondimeno, riguarda esclusivamente i criteri di valutazione da adottare in sede di convocazione degli avviati, in numero doppio rispetto ai posti e secondo il rigoroso ordine di graduatoria, ma non vieta la contemporanea sottoposizione a prova di tutti i lavoratori avviati a selezione, sia pure da effettuare secondo l'ordine della graduatoria delle liste di collocamento.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 24, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 25, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)