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Sez. L, Sentenza n. 8647 del 30/05/2012 (Rv. 623145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Condizioni di apposizione del termine - Specificità delle ragioni di carattere sostitutivo - Indicazione delle generalità del singolo lavoratore da sostituire - Necessità - Limiti - Situazione aziendale complessa - Verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori a termine e le scoperture - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo determinato, il requisito della specificità delle ragioni di carattere sostitutivo - di cui all'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001 - non deve essere riferito, in una situazione aziendale complessa, all'indicazione delle generalità del singolo lavoratore da sostituire, ma può ritenersi soddisfatto, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)