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Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 164 del Codice penale (Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena) e' sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se e' intervenuta riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della, pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.
Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilita' di adempiervi".

Art. 2

1. L'articolo 175 del Codice penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario) e' sostituito dal seguente:
"Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO